di Pellegrino Marinelli
Mentre i partiti, prima ancora che il Parlamento, sono impegnati nella faticosa opera di individuazione dei nuovi componenti dell’AGCOM e del Garante per la protezione dei dati personali, in barba alle teorie di importazione e alle leggi nostrane che li vorrebbero per definizione “indipendenti“, mi imbatto in un Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Segretario Generale della CIVIT.
La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche è dunque alla ricerca di un nuovo vertice della struttura amministrativa, e per individuare il candidato migliore si affida a quella che lo stesso Avviso pubblico definisce come una “procedura informale e non vincolante”, finalizzata “a sollecitare e raccogliere dichiarazioni di interesse da parte di soggetti qualificati”. Questi ultimi dovranno possedere (e dimostrare di possedere) “specifica professionalità ed esperienza gestionale-organizzativa nel campo del lavoro pubblico”.
Dirigente pubblico da dieci anni, già Segretario comunale: “Qualche carta da giocare ce l’ho”, mi dico, mentre mi risolvo a leggere con maggiore attenzione l’Avviso pubblico, per decidere se proporre o meno la mia candidatura.
Alla fine della lettura resta però un interrogativo: la procedura sarà anche “informale” (e dunque molto distante da quella di un pubblico concorso), ma che vuol dire che essa “non è vincolante”?
Se da una corretta comparazione dei curricula pervenuti – chi meglio della CIVIT può garantirla? – viene fuori che il candidato più idoneo è Tizio, la Commissione si riserva comunque la facoltà di nominare Caio? Oppure nominerà Sempronio, che magari la dichiarazione di interesse neppure l’ha proposta?
Dalla CIVIT, forse, ci si sarebbe potuti attendere una diversa scelta.
Vero è che il Regolamento di organizzazione, all’art. 3, afferma che il Segretario generale è nominato dalla Commissione, su proposta del Presidente, con deliberazione approvata dai due terzi dei componenti, e dunque non impone una specifica procedura per l’individuazione del candidato da proporre al collegio.
Vero è, altresì, che la previsione di una maggioranza dei due terzi presuppone che la proposta non sia vincolante, potendo il candidato individuato dal Presidente non raccogliere tale ampio consenso tra i componenti della Commissione.
Vero tutto ciò; ma il pubblico concorso, previsto dall’art. 97 della Costituzione, non dovrebbe costituire la stella polare di una Commissione che la trasparenza ce l’ha nella sua stessa ragione sociale?
un autovincolo non vincolante, pare.