Di pubblico e di privato: i conti non tornano

di Lea Vitolo

Nell’aprile del 2007 sono stata collocata in aspettativa dal Ministero dell’economia e delle finanze per un periodo di 5 anni ai sensi dell’art. 23-bis del d.lgs. n.165/2001. L’art.23-bis, rubricato “Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato”, consente, tra l’altro, ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni di essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi privati, con diritto al mantenimento della qualifica posseduta. Nel mio caso l’aspettativa era finalizzata allo svolgimento di attività in una società per azioni interamente partecipata dal Ministero dell’economia. Mentre l’aspettativa per lo svolgimento di attività presso altre pubbliche amministrazioni non trova alcun limite temporale, nel caso di soggetti privati la norma prevede la durata massima di 5 anni. Ciò comporta che, alla scadere del suddetto termine, o si rientra in amministrazione oppure occorre rassegnare le dimissioni da dirigente pubblico. E qui mi chiedo: tenuto conto che all’impiego pubblico si accede per concorso (ed io ne ho superati ben due, quello per funzionario e quello per dirigenti, entrambi con la formula del corso-concorso presso la SSPA), non si può ragionevolmente ipotizzare la mobilità verso il privato più di una volta nella propria vita lavorativa? A meno di non voler ritenere che, dopo 5 anni e 1 giorno, rassegnate oramai le dimissioni, ci si prepari per sostenere un nuovo concorso pubblico per dirigente!!! Dopo 5 anni e 1 giorno, passati ad arricchire il proprio bagaglio di esperienza in una realtà diversa dalla P.A., non sei più idoneo a fare il dirigente pubblico,  e per rientrare devi fare un nuovo concorso. Ma poi, in ogni caso, lo scambio pubblico-privato è finito: eh già, i 5 anni si intendono come periodo massimo di aspettativa di cui si può usufruire in tutta la propria vita lavorativa. Ma che razza di scambio pubblico-privato è? Guardiamo, invece, al percorso inverso, allo scambio privato-pubblico: un dirigente d’azienda si dimette e la P.A. gli conferisce un bell’incarico art.19, comma 6, la celebre dirigenza in quota esterna. Quando scade, glielo possono rinnovare oppure no, ma nel secondo caso la sua azienda di provenienza lo può assumere il giorno dopo oppure si impiega in un’altra azienda, poi si dimette ancora e via con un altro comma 6.
Questa sì che è mobilità!!

Ma c’è dell’altro: se sei in aspettativa per lavorare presso un organismo internazionale o un’altra pubblica amministrazione (cui, all’uopo, vengono equiparati gli organismi più disparati), anche dopo 15-20 anni c’è la tua amministrazione di provenienza che ti aspetta a braccia aperte e la tua qualifica di dirigente pubblico è fatta salva a vita. E tanti saluti all’art. 3 della Costituzione!!! Ma tant’è. Le regole mi erano note dall’inizio. All’approssimarsi della scadenza del quinquennio, ho preso contatti con l’amministrazione di appartenenza, manifestando un certo interesse per il rientro a “casa”. La medesima mi ha rappresentato nell’ordine: a) il termine di 5 anni è improrogabile; b) l’aspettativa di cui all’art. 23-bis può essere utilizzata una volta nella vita; c) non ci sono posti liberi nel Dipartimento presso cui prestavo lavoro, salvo una “funzione ispettiva”, con indennità di posizione variabile minima, in cui essere parcheggiata in attesa che si liberasse un posto “di qualità”. Beh, molti posti “di qualità” sono occupati dai c.d. comma 6…. Come è finita? Naturalmente ho rassegnato le dimissioni ed ho stabilizzato il mio rapporto di lavoro con la società privata. Ero molto indecisa sul mio futuro; il desiderio di tornare a lavorare per lo Stato era forte. L’orgoglio di lavorare per la collettività, di perseguire nella mia attività l’interesse pubblico avrebbe compensato la sensibile perdita economica. Il Ministero mi aveva concesso l’aspettativa perché mi “arricchissi” e poi mettessi questa ricchezza al servizio dello Stato. E invece allo Stato questo patrimonio di esperienza non serve, non c’è un posto dove metterla a frutto.
Sorry, we’re closed.

Segreteria Allievi SNA
Pubblicato da:

La Segreteria dell'Associazione Dirigenti per l'innovazione – Allievi SNA è a disposizione per eventuali richieste di contatto all'indirizzo e-mail: posta@allievisspa.it.

4 comments

  • Dario Q.
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    Ovviamente solidarizzo, e conoscendo Lea, è una perdita secca per la PA. Mi chiedo se ci siano numeri su questo fenomeno: quanta gente è passata dal pubblico al privato, quanta è tornata e così via?

    • lea
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      Grazie.
      E’ difficile ricostruire i dati, i casi di aspettative verso il privato sono poche. So di un DG di grande qualità che si è dimesso e di un componente di un’authority che si è dovuto accontentare di un posto che si era ritenuto di non assegnare neanche ai neo assunti. A occhio direi che l’istituto non funziona
      Il percorso inverso (privato-pubblico) lo potete valutare tutti, i comma 6 sono praticamente ovunque…

  • lea
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    Grazie per le tue belle parole

  • Marco Guardabassi
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    Hai proprio ragione….il limite di durata (ed una volta soltanto) sembra illogico, oltre che poco rispettoso dell’art.3 cost. Massima solidarietà!
    Ma, soprattutto, mi dispiace perchè l’amministrazione statale viene a perdere “definitivamente” una risorsa di grande valore, su cui, peraltro, aveva investito….salvo futuri concorsi (?!?) o incarichi ex art.19 c.6…..

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