Dopo l’audizione presso la Commissione Affari Costituzionali lo scorso 30 settembre, abbiamo inviato a tutti i membri della Commissione questa analisi degli emendamenti proposti dal relatore, in vista del prossimo licenziamento del testo.
Fra gli elementi più delicati degli emendamenti, vi sono:
– il rischio di subordinare la dirigenza al potere politico, in grado di deciderne la nomina e la fuoriuscita dal ruolo unico;
– il rischio di svuotare di senso il ruolo unico stesso, rendendo confusi i criteri di valutazione dei risultati, dei criteri di scelta, di omogeneizzazione della retribuzione;
– il rischio di affidare a privati il reclutamento e la formazione dei dirigenti pubblici, con la privatizzazione della Scuola Nazionale d’Amministrazione, con un inutile aggravio di spesa pubblica e l’espropriazione di una delle più delicate funzioni dello Stato previste dalla Costituzione, fino alla situazione paradossale di dipendenti pubblici che prestano servizio gratuitamente per enti di formazione con fini di lucro.
ANALISI EMENDAMENTI DDL PA MADIA PROPOSTI DAL RELATORE
10.500
PAGLIARI, RELATORE
Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «incarichi conferiti», inserire le seguenti: «e senza variazione
in aumento del trattamento economico individuale».
COMMENTO
La proposta è volta ad introdurre una rigidità del trattamento economico degli incarichi in essere
al momento dell’operatività del ruolo unico, non consentendo di beneficiare di eventuali aumenti
previsti dai CCNL, né di altri aumenti previsti da altre fonti, e pertanto si configura illegittima per
contrasto con le pertinenti previsioni del decreto legislativo 165/2001 (cosiddetto testo unico del
pubblico impiego), nonché, in primis, con gli articoli 3, 36 e 39 della Costituzione.
10.502
PAGLIARI, relatore
Al comma 1, lettera b), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: «economici nazionali» inserire le seguenti: «, delle università statali, degli enti
pubblici di ricerca»;
2) sostituire le parole da: «o di mancata conferma» fino a: «e della mancata conferma» con le
seguenti: «degli incarichi, nonché dell’effettiva adozione e del concreto utilizzo dei sistemi di
valutazione al fine del conferimento e della revoca;».
COMMENTO
La proposta, nel sottrarre alla prevista Commissione la competenza a verificare che il conferimento
e le mancata conferma nell’incarico discendano dall’effettivo utilizzo dei sistemi di valutazione,
rende pericolosamente arbitraria l’attribuzione o meno di un incarico dirigenziale, subordinando
il dirigente alla discrezionalità del decisore politico. Peraltro, una simile previsione contrasta con
la finalità di fondo asseritamente perseguita dall’intero disegno di legge, che vorrebbe la dirigenza
pubblica fondata sul merito e la valutazione della performance. Al contrario, l’ambito di applicazione
degli esisti del sistema di valutazione e la correlata funzione di garanzia della Commissione
dovrebbero essere estesi anche al caso del mancato conferimento dell’incarico, tanto più che il
mancato conferimento in questione è direttamente legato alla conseguente fuoriuscita del
dirigente dal ruolo unico.
10.504
PAGLIARI, relatore
Al comma 1, lettera b), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «mantenimento della
figura del direttore generale di cui all’articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;».
COMMENTO
La proposta appare superflua, in quanto l’articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
già prevede che in alcune tipologie di Comuni sia possibile nominare un direttore generale fuori
dotazione organica. Peraltro, tale previsione potrebbe aprire la strada, in sede di stesura dei
decreti legislativi, alla estensione del reclutamento di dirigenti di nomina politica.
10.505
PAGLIARI, relatore
Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 3) con il seguente:
«3) con riferimento al sistema di formazione dei pubblici dipendenti: revisione dell’ordinamento,
della missione e dell’assetto organizzativo della Scuola Nazionale dell’Amministrazione con
eventuale trasformazione della natura giuridica senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
con il coinvolgimento di istituzioni nazionali ed internazionali di riconosciuto prestigio, in coerenza
con la disciplina dell’inquadramento e del reclutamento di cui alle lettere a) e b), in modo da
assicurare l’omogeneità della qualità e dei contenuti formativi dei dirigenti dei diversi ruoli di cui
alla lettera b); possibilità di avvalersi, per le attività di reclutamento e di formazione, delle migliori
istituzioni di formazione, selezionate con procedure trasparenti, nel rispetto di regole e indirizzi
generali e uniformi;».
COMMENTO
In primo luogo, la proposta, per come è formulata, contiene un criterio di delega non
sufficientemente preciso, con il risultato di affidare una vera e propria delega in bianco al Governo
per la stesura dei decreti delegati, e perciò stesso l’emendamento è inammissibile per
indeterminatezza del criterio di delega (si prevede la “eventuale trasformazione della natura
giuridica” della Scuola Nazionale di Amministrazione, SNA, con un non meglio precisato
“coinvolgimento” di ”istituzioni nazionali ed internazionali di riconosciuto prestigio”).
In secondo luogo, dopo aver profilato una possibile trasformazione della SNA da soggetto pubblico
a privato (una sorta di soppressione mascherata?), prevede di appaltare di fatto a soggetti esterni
non ben individuati le attività non solo di formazione ma di reclutamento della dirigenza pubblica.
Ciò comporta non solo un inutile aggravio di spesa pubblica ma l’espropriazione di una delle più
delicate funzioni dello Stato – datore di lavoro pubblico, ovvero la selezione, il reclutamento e la
formazione della dirigenza pubblica, introducendo di fatto una surrettizia modifica della Carta
Costituzionale, nello specifico gli articoli 97 e 98.
Suscita curiosità la circostanza che la proposta in commento ricalchi nella gran parte la recente
proposta di riforma della dirigenza pubblicata presentata da una nota Università privata.
10.506
PAGLIARI, relatore
Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: «presso la Scuola» fino a: «istituzioni universitarie»
e da: «per almeno due» fino alla fine della lettera.
COMMENTO
La proposta, naturale conseguenza dell’emendamento che precede, conferma che la SNA non
costituisce più il luogo naturale di erogazione della formazione alla dirigenza pubblica, sorte
condivisa dalle altre scuole di formazione regionali e locali.
Mantendendosi però l’obbligo, per i dirigenti pubblici, di prestare gratuitamente la propria opera di
formazione, senza alcun limite temporale, si creerebbe il paradosso, vista la proposta di affidare la
formazione del personale a soggetti esterni alla PA, per il quale pubblici dipendenti opererebbero
gratuitamente per soggetti privati “for profit”, con grave danno per l‘erario e conseguente indebito
arricchimento di tali soggetti.
10.507
PAGLIARI, relatore
Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: «e approvati dalle Commissioni» fino a: «medesime
Commissioni» con le seguenti: «sulla base dei criteri generali definiti dalle Commissioni di cui alla
lettera b)».
COMMENTO
Se da un lato l’eliminazione della successiva approvazione, da parte della Commissione, dei requisiti
e criteri definiti dalla PA in occasione del conferimento degli incarichi pare alleggerire il lavoro della
Commissione stessa, dall’altro potrebbe comportare, da parte delle pubbliche amministrazioni, una
applicazione non omogenea dei criteri generali elaborati dalla Commissione, con conseguente
possibilità di differenziazione di trattamento.
10.508
PAGLIARI, relatore
Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:
«h) con riferimento alla valutazione dei risultati: rilievo dei suoi esiti per il conferimento dei
successivi incarichi dirigenziali; superamento degli automatismi nel percorso di carriera e
costruzione dello stesso in funzione degli esiti della valutazione;»
COMMENTO
Viene completamente cancellato il tentativo, operato dalla legge delega, di riformare e
semplificare l’attuale sistema valutativo della dirigenza, eliminando qualsiasi riferimento
all’oggetto, agli obiettivi, ai comportamenti organizzativi, al merito e alla differenziazione della
valutazione stessa. Essendo la valutazione legata al conferimento dell’incarico, il risultato è che il
conferimento dell’incarico sarà assolutamente arbitrario e disancorato da qualsiasi parametro
valutativo oggettivo. In tale contesto, appare incomprensibile il riferimento al superamento degli
automatismi del percorso di carriera per i dirigenti, soppresso sin dal 1993.
10.509
PAGLIARI, relatore
Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «o disciplinare dei dirigenti» con le seguenti:
«amministrativo-contabile e disciplinare dei dirigenti e ridefinizione del rapporto tra responsabilità
dirigenziale e responsabilità amministrativo-contabile, con particolare riferimento alla esclusiva
imputabilità ai dirigenti della responsabilità per l’attività gestionale».
COMMENTO
La modifica proposta crea una contraddizione interna al criterio di delega e quindi ne comporta
l’illogicità. Infatti, l’emendamento dispone la ridefinizione della fattispecie della responsabilità
dirigenziale in rapporto alle altre tipologie di responsabilità del dirigente pubblico, ovvero la
responsabilità amministrativo-contabile e la responsabilità per la gestione. Ma lo stesso criterio di
delega poco più avanti dispone anche espressamente che la responsabilità dirigenziale è limitata al
solo mancato raggiungimento degli obiettivi (vedi riferimento all’art. 21, d.lgs. n. 165/2001).
10.510
PAGLIARI, relatore
Al comma 1, lettera l), sostituire le parole da: «definizione di limiti assoluti» a: «posizione fissa nel
trattamento economico fondamentale» con le seguenti: «confluenza della retribuzione di posizione
fissa nel trattamento economico fondamentale; definizione della retribuzione di posizione in
relazione a criteri oggettivi in riferimento all’incarico; definizione dell’incidenza della retribuzione
di risultato in relazione al tipo di incarico; suo collegamento, ove possibile, sia a obiettivi fissati per
l’intera amministrazione, sia a obiettivi assegnati al singolo dirigente; definizione di limiti assoluti
del trattamento economico complessivo stabiliti in base a criteri oggettivi correlati alla tipologia
dell’incarico e di limiti percentuali relativi alle retribuzioni di posizione e di risultato rispetto al
totale;».
COMMENTO
La nuova formulazione scardina il tentativo di fornire criteri minimi generali per la
omogeneizzazione della retribuzione della dirigenza confluita nel ruolo unico. L’eliminazione delle
quote percentuali previste nel testo originario, infatti, non porterebbe all’eliminazione delle attuali
disparità di trattamento economico tra comparti di contrattazione, in contraddizione con le finalità
del ruolo unico. Inoltre, non si terrebbe conto in modo adeguato dell’oggetto e della tipologia di
incarico.
Roma, gennaio 2015